Con l’espressione indagini difensive si fa riferimento a quella attivita’ di investigazione svolta dal difensore che trova la sua disciplina negli artt. 327 bis e 391 bis e ss. del Codice di procedura penale. Trattasi di uno strumento molto utile per ricercare quelle fonti di prova che poi nel processo potranno diventare prove vere e proprie ed andare ad integrare la base di elementi sui quali il Giudice penale baserà la propria decisione.
Nello specifico possono consistere nell’individuazione di persone informate sui fatti e nella successiva audizione di queste finalizzata alla raccolta di informazioni oppure nel reperimento e nell’esame di reperti attinenti al reato di cui è causa, all’acquisizione di documenti, anche presso le pubbliche amministrazioni o nell’effettuare un accesso ai luoghi di interesse.
Spesso l’attività dell’investigatore privato risulta utile ad indirizzare le indagini svolte dal Pubblico Ministero che, avvalendosi degli strumenti molto più efficaci di cui dispone, potrà venire a conoscenza di fatti e circostanze che depongono a favore dell’indagato.
Va infatti ricordato che l’art. 358 del codice di procedura penale prevede che il Pubblico Ministero svolga la sua attività generale di indagine “[…] svolgendo altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”.
Per questo motivo le indagini difensive costituiscono uno strumento talvolta indispensabile per quell’opera di ricostruzione della verità che da sempre rappresenta il fine ultimo della giustizia.